I costi sostenuti per sponsorizzare le attività sportive dilettantistiche godono di una presunzione assoluta di inerenza, con un limite fissato a 200.000 euro.
Ricordiamo infatti che l’articolo 90, comma 8 della L. n. 289/2002, prevede che il corrispettivo in denaro o in natura erogato a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche è a tutti gli effetti una spesa di pubblicità volta a promuovere l’immagine o i prodotti dell’erogante, nel limite dei 200.000 euro.
Nonostante la normativa sia chiara e priva di equivoci, accade molte volte che l’amministrazione finanziaria emetta atti di accertamento al fine di recuperare questi importi contestando l’inerenza e l’economicità della spesa sostenuta.
Per questo motivo, l’intervento della Corte di Cassazione è sempre ben visto in quanto garantisce la certezza di diritto che ogni ordinamento deve salvaguardare.
Con l’ordinanza n. 15179 della V Sezione Civile depositata il 16.07.2020, gli Ermellini hanno confermato per l’ennesima volta la presunzione legale assoluta delle spese di sponsorizzazione erogate nei confronti delle ASD, stabilendo che per verificare la regolarità delle stesse è sufficiente verificare la sussistenza di tre requisiti:
L’effettivo esercizio di una attività sportiva dilettantistica da parte del soggetto sponsorizzato;
Il rispetto del limite di 200.000 euro;
L’effettiva promozione di immagini e prodotti del soggetto che sponsorizza oltre alla concreta attuazione della specifica attività promozionale.
In questo modo, opera la presunzione assoluta anche in quei casi in cui l’Agenzia contesti la sproporzionalità della spesa rispetto al fatturato con l’intento di dimostrare l’anti economicità dell’operazione.
Per concludere è innegabile il fatto che la presunzione legale assoluta di inerenza sia riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità.

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