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Tracciabilità detrazioni

La detrazione IRPEF del 19% relativa a spese mediche ed altri oneri detraibili, di cui all’art.15 del T.U.I.R., è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario, postale o altri sistemi di pagamento tracciabili (carta di debito, di credito, prepagata).

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19% vieta l’utilizzo del contante, fa riferimento ad esempio a:

- spese mediche

- spese veterinarie

- intermediazioni immobiliari per abitazione principale

- spese funebri

- frequenza scuole e università

- assicurazioni rischio morte

- erogazioni liberali

- iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi

- affitti studenti universitari

- addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza

- abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per:

- l’acquisto di medicinali o dispositivi medici

le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Sistema Sanitario Nazionale


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