La detrazione IRPEF del 19% relativa a spese mediche ed altri oneri detraibili, di cui all’art.15 del T.U.I.R., è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario, postale o altri sistemi di pagamento tracciabili (carta di debito, di credito, prepagata).
La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19% vieta l’utilizzo del contante, fa riferimento ad esempio a:
- spese mediche
- spese veterinarie
- intermediazioni immobiliari per abitazione principale
- spese funebri
- frequenza scuole e università
- assicurazioni rischio morte
- erogazioni liberali
- iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
- affitti studenti universitari
- addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
- abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per:
- l’acquisto di medicinali o dispositivi medici
le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Sistema Sanitario Nazionale
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